Il FERMO TECNICO

Avv. Stefania Trivellato • nov 08, 2019

Facciamo il punto della situazione

Molto spesso subire un incidente stradale significa accusare danni fisici ma altresì spese di riparazione del mezzo (auto, autocarro, autobus, motociclo che sia). Va da sé che, se si ha ragione, questi danni divengono costi di cui si andrà a chiedere la rifusione. Ma un incidente stradale spesso comporta altre voci di danno ed una delle più significative e frequenti è il cosiddetto " fermo tecnico " che è un particolare pregiudizio di natura patrimoniale subìto dal proprietario di un veicolo - in corso e fino alla riparazione - e derivante dall’impossibilità di utilizzare l’automezzo durante tale periodo di sosta forzata in officina.

Orbene saper gestire correttamente la richiesta può evitare di vedersi respingere il risarcimento di questa, spesso gravoso quanto comune, voce di danno; e ciò sia in sede di trattativa bonaria con l’assicuratore del responsabile, sia in ipotesi di azione giudiziaria.

Recentemente la giurisprudenza – troppo spesso “oscillante” - è stata più chiara sul punto; quindi… vietato sbagliare!

In passato, anche recente, più diffusa era la tesi estensiva , con prenunce di Cassazione che arrivano fino al 2015 (v. l’ultima ha il n. 13215 del 2015 ) secondo la quale l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario di “fermo” alla sua riparazione coincideva, al tempo stesso, sia con la lesione del diritto del bene che con la conseguenza della lesione, cioè con l’impossibilità del godimento dell’autoveicolo, e quindi proprio per ciò determina un pregiudizio che di per sé non necessitava di ulteriore dimostrazione. Invero dall’anno 2017 la tesi che viene adottata è, invece, quella restrittiva , per la quale l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla sua riparazione viene identificata con il pregiudizio che si può accusare a causa della violazione del diritto leso e quindi con la possibile conseguenza di quello che è il danno al bene e non del danno in re ipsa (che significa il danno in se stesso).

La Corte di Cassazione ha sottolineato, infatti, con la sentenza n. 13718/2017 che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato “ deve essere allegato e dimostrato ” e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un automezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica cioè di guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso . Nella sentenza si legge che : “ la figura del danno in re ipsa è estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente”.

Oltre ad avere un automezzo fermo occorre, quindi, dimostrare la spesa viva di altro mezzo idoneo a sostituire quello incidentato (ed è il c.d. danno emergente) e/o l’eventuale perdita economica subita in termini di mancato guadagno (il c.d. lucro cessante) ed anche in questo caso le perdite possono essere di vario genere, ma vanno puntualmente provate e documentate.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte il danno in re ipsa appunto non può trovare ingresso nel nostro Ordinamento, giudizio proprio perché non coincide con l’evento dannoso in sé e riguarda, invece, le conseguenze che discendono dall’ eventus damni (cioè dell’evento dannoso). Si potrebbe affermare che, diversamente, ammettere il danno in se stesso si tradurrebbe nell’attribuire una funzione sanzionatoria cioè punitiva alla responsabilità civile cosa che non può essere al di fuori dei casi in cui la legge lo consente. Un fatto illecito comporta il risarcimento, cioè i riequilibrio, non comporta un castigo o una pena (salvo casi particolari).

In merito al c.d. fermo tecnico, ed al relativo risarcimento, la Suprema Corte è tornata con una recentissima Ordinanza che riprende codesti principi. Nell’Ordinanza che è del corrente anno e precisamente del 4/04/2019 n° 9348 della Cassazione civile, Sez. III^ , si legge infatti che: “ in caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da fermo tecnico non è presunto. Infatti, nel nostro Ordinamento, non trovano ingresso i danni in re ipsa, giacché il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte; inoltre ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria e ciò al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Grava sul danneggiato l'onere di allegare e dimostrare il pregiudizio subito, pertanto la prova del danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'impossibilità di fruire del veicolo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del mezzo ed è una tassa sulla proprietà dell’autoveicolo n.d.r.) e delle spese assicurative (la polizza può essere sospesa); infine, il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del veicolo ”. (in Massimario.Foro.it - 27/2019).

Non basta dimostrare che il mezzo fosse fermo (mettiamo un furgone o autoarticolato pure indispensabile per la funzionalità di una ditta o dell’azienda o un veicolo pure essenziale per un rappresentante o agente di commercio, ecc. ) né basterà indicare il prezzo di un eventuale noleggio; occorrerà provare la spesa sostitutiva o la perdita di guadagno.

Va altresì sottolineato che non potrà neppure essere chiesta, quale prova, una consulenza tecnica d’ufficio estimativa atta a “q uantificare il danno materiale patito e il danno da fermo tecnico ” in quanto sarebbe meramente esplorativa, come tale non ammissibile.

In conclusione, come sostiene il Supremo Collegio l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni costituisce un danno che deve essere allegato e dimostrato puntualmente .

Riassumendo in sintesi: che il veicolo sia fermo è il presupposto, ma occorre fornire o la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo oppure la prova della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo poichè il danno da risarcire non coincide con l’evento dannoso, ma è individuato dalle conseguenze da esso prodotte . Ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto (nella fattispecie, il fermo di un veicolo) significherebbe configurare ed utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria o punitiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

La liquidazione equitativa del danno in se stesso non può sopperire al difetto di prova del danno, poiché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato e dimostrato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se il danneggiato che promuove una causa non ha fornito la prova del suo diritto la sua domanda sarà respinta, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune o le difficoltà insuperabili (v.: Art. 1226 Cod.Civ.) ai fini della sua precisa determinazione. E questo non sarebbe il caso.

Lo ribadiamo non potrà certamente essere una chiesta C.T.U. estimativa (come abbiamo visto tentato di fare più volte senza successo) per tentare di sopperire alla mancanza o non richiesta di prova. Sarebbe evidente che l’elaborato cui verrebbe chiamato a redigere il Consulente dell’Ufficio diverrebbe meramente esplorativo e per questa ragione la sua richiesta non potrà essere accolta da un Giudice. Il Consulente ha solamente il compito di colmare o supplire le carenze scientifiche e/o culturali e/o conoscitive e/o particolarmente specifiche del Giudice.

Il danno va correttamente chiesto, allegato e dimostrato diversamente verrà negat o.

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