RESPONSABILITÀ SANITARIA: A DISPOSIZIONE DI TUTTI ... MA “CON GIUDIZIO”

Avv. Giorgio de' Luigi • nov 07, 2023

Il rapporto tra lo Studio e il Cliente in caso di malpractice in ambito sanitario

RESPONSABILITÀ SANITARIA: A DISPOSIZIONE DI TUTTI ... MA “CON GIUDIZIO”

La responsabilità professionale in ambito sanitario, per la Società Civile rappresenta un ossimoro e, se si vuole, una “sconfitta” rispetto a quello che si prefigura essere uno dei principali obiettivi cui tende la Costituzione ovvero quello per cui, a norma dell’art. 32, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Se, quindi, ciascun cittadino ha diritto ad essere curato è anche vero che ha diritto ad essere curato “bene”.

Ma questo concetto è stato, vieppiù, dilatato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza così da non rendere, spesso, più sufficiente per il medico o per il soggetto esercente la professione sanitaria, dar atto di aver fatto quello che si doveva ma, invece, responsabilizzarlo a titolo di malpractice per quanto possa accadere di negativo al paziente e sfuggito al suo controllo perché causato da un fatto “ignoto”.

Ciò ha portato alla diffusione di quella che viene definita, generalmente, “medicina difensiva” in virtù della quale, piuttosto di assumersi un rischio, il sanitario preferisce prevenire, ovvero agire in prevenzione (medicina preventiva positiva) prescrivendo esami o altri indagini e terapie di per sé superflue al fine di ridurre al minimo eventuali esiti negativi o disporre, in ogni caso, di una prova documentale al fine di poter dimostrare, in un’eventuale futura azione legale avversa, di aver seguito il golden standard o, addirittura, astenendosi dal prestare la propria attività (medicina preventiva negativa)  evitando così, direttamente, la possibilità dell’insorgere del rischio dall’inizio

E’ palese che, in entrambi i casi, questi atteggiamenti – per quanto umanamente comprensibili sol che si pensi allo stress ed alle pressioni cui i sanitari, ad esempio di un Pronto Soccorso magari spesso sotto-organico, sono sottoposti quotidianamente – vadano a svantaggio proprio del soggetto che la Sanità intende tutelare, ovvero il paziente.

Naturalmente ci sono anche casi eclatanti in cui, come in ogni professione, il rischio di commettere errori è presente e, come in ogni professione, ci sono persone che non posseggono le qualità per essere definiti dei professionisti diligenti.

In questi casi, correttamente, la Legge “Gelli-Bianco” ora prevede che - almeno in ambito civilistico e contrattuale – non tanto sia chiamato a rispondere il singolo sanitario ma, in linea generale, la Struttura Sanitaria di appartenenza. Ciò risulta corretto e garantisce, al cittadino-paziente la possibilità di ottenere il riconoscimento di un giusto ed equo risarcimento e, alla professione sanitaria (in teoria), di continuare ad esercitare la professione senza ricorrere ad escamotage diretti ad agire avendo come primo obiettivo di sottrarsi ad eventuali responsabilità piuttosto che a fornire il più adeguato e corretto servizio al paziente medesimo. Naturalmente vi sono casi in cui la responsabilità civile contrattuale si pone in capo al singolo soggetto esercente la professione sanitaria (si pensi a tutti coloro che esercitano in regime di libera professione come, ad esempio, specialisti, chirurghi estetici, dentisti, ecc...) e, quindi, in questi casi, l’azione risarcitoria dovrà certamente essere svolta nei loro confronti.

Si ritiene che l’esperienza professionale accumulata in tutti questi decenni in materia di malpractice sanitaria da parte di “Trivellato & de Luigi – studio legale associato” permetta, in questi casi, alle persone che pensino di aver subito un danno ingiusto o la perdita di un congiunto a causa di cure sanitarie errate o incongrue, di poter usufruire di una corretta analisi della questione ed ottenere un parere professionale fondato anche sulla base dell’imprescindibile collaborazione di valenti medici-legali e specialisti cui lo Studio stesso si avvale . Una coscienziosa analisi della fattispecie concreta permette, a parere dello scrivente, di limitare - per quanto possibile – cause azzardate e temerarie che contribuiscono indubbiamente ad appesantire da un lato sia il Sistema "Sanità" che quello “Giustizia” e, dall’altro, può garantire vengano prese le decisioni più idonee e corrette, qualora siano fondati i presupposti previsti dalla Legge, per assicurare un giusto risarcimento a chi, effettivamente, risulti leso nei propri diritti alla salute o abbia subito l’ingiusta perdita di un congiunto a causa di un errore medico. Il tutto senza suscitare fallaci illusioni od esporre a spese che, alla fine, potrebbero rivelarsi una vera e propria perdita economica evitabile qualora frutto di una scelta non ponderata e fatta sull’onda dell’emozione o dell’entusiasmo basato su “facili promesse” o per l'illusione di non dover sostenere alcuna spesa.

Lo Studio, infatti, ritiene di svolgere un servizio professionale deontologicamente corretto per il cliente, una volta compiuta un’approfondita analisi di costi-benefici, sia quando accetta di rappresentarlo in un’eventuale azione risarcitoria per responsabilità sanitaria o contro il soggetto esercente la professione sanitaria privata o extra-moenia sia quando invece, ritiene di doverlo fermamente dissuadere dall’intraprendere eventuali azioni per presunta responsabilità sanitaria qualora queste si fondino su presupposti non supportati da un credibile parere medico-legale. Certo questo, alla fine, risulta essere anche per un Avvocato il compito più ingrato e più difficile da affrontare poiché si scontra, inevitabilmente, con l’aspetto umano della vicenda e che – indubbiamente – contribuisce a fornire ad una persona che già soffre (rispetto alla voglia di revanche dopo aver subito una perdita o una lesione che si vive come soggettivamente “ingiusta”) quella che potrebbe essere vissuta come un’ulteriore delusione ma, da un punto di vista professionale deve ritenersi la più corretta e, anzi, l’unica risposta da fornire al Cliente.

Le richieste risarcitorie che effettuiamo a titolo di malpractice medica sono, da decenni, il frutto di valutazioni serie e ponderate e dirette a creare i presupposti per ottenere il legittimo risarcimento del danno.


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