a) si stima in punti percentuali l’invalidità complessiva dell’individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall’illecito) e la si converte in denaro;
b) si stima in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all’illecito e la si converte in denaro (lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale);
c) si sottrae l’importo sub b) dall’importo sub a)